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La legge 215 del
25 febbraio 1992 prevede azioni a favore dell’imprenditoria femminile.
Possono beneficiarne: - imprese individuali la cui titolare sia una donna;
- società cooperative o di persone costituite almeno per il 60 % da donne;
- società di capitali partecipate da donne almeno per due terzi, e i cui
organi di amministrazione siano costituiti da donne almeno per due terzi;
- imprese, consorzi di imprese, associazioni, enti e società di promozione
imprenditoriale anche a capitale misto pubblico-privato, centri di formazione
e ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale
o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati
alle donne per almeno il 70 %. Settori ammissibili: - industria - commercio
- artigianato - agricoltura - turismo - servizi L’impresa che ottiene
l’agevolazione, è tenuta a rispettare alcuni vincoli: - mantenere per
5 anni la compagine societaria; - non alienare i beni acquistati per almeno
5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni; - concludere gli
investimenti entro due anni dalla data di concessione delle agevolazioni.
Per cosa e quanto Le iniziative agevolabili riguardano: - avvio di nuove
attività - acquisizione di attività già esistenti* - realizzazione di
progetti innovativi aziendali - acquisto di servizi reali** Sono ammissibili
le spese per: - impianti generali - macchine e attrezzature - automezzi
- brevetti - software - opere murarie - spese di progettazione e direzione
dei lavori, studi di fattibilità, piani di impresa. Tutte le spese ammissibili
devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della
domanda. Non sono ammissbili le spese per: - acquisto di terreni o fabbricati
- locazione di immobili - spese di gestione - avviamento - beni usati
tranne quelli che derivano dall’acquisizione di attività già esistenti
e quanto derivi da commesse interne o debba essere autofatturato. L’agevolazione
prevede: 1. un contributo in conto capitale - pari al 10 % dell’Equivalente
Sovvenzione Lorda più l’8 % dell’Equivalente della Sovvenzione Netta per
i Comuni della regione che rientrano nelle zone in deroga all’art. 87.3
C del Trattato UE. Nel caso di scelta del regime “de minimis” la percentuale
aumenta del 60 %. - pari al 40 % nel caso di acquisto di acquisto di servizi
reali, per i Comuni della regione che rientrano nelle zone in deroga all’art.
87.3 C del Trattato UE e al 30 % per le restanti zone della regione. 2.
Una priorità nell’accesso ai Fondi Pubblici di Garanzia per finanziamenti
ordinari relativi al progetto presentato. In tal caso la somma concessa
in totale non può comunque superare il 75% delle spese ammissibili. Quanto
appena specificato non vale nel caso di richiesta di agevolazioni con
la regola “de minimis”.
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