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Possono presentare la domanda tutte le persone in possesso
dei seguenti requisiti:
- stato
di disoccupazione o inoccupazione nei sei mesi precedenti la presentazione
della domanda; in sostanza si tratta di tutti coloro che, nel periodo
indicato, non si siano trovati ad essere: lavoratori dipendenti (anche
part-time o a tempo determinato o in cassa integrazione), liberi professionisti
(iscritti a un ordine che presuppone l'esercizio professionale dell'attività),
lavoratori autonomi (titolari di partita IVA o, comunque, con lettera
d'incarico o contratto di collaborazione coordinata e continuativa),
imprenditori (o artigiani o commercianti), coadiutori di imprenditori.
Lo stato di disoccupazione è condizione indispensabile alla presentazione
della domanda, ma non è necessario che tale stato permane una volta
presentata la domanda.
- residenza
alla data del 1 ottobre 1996:
- in una qualsiasi delle Regioni rientranti nell'obiettivo uno dei Fondi
Strutturali dell'Unione Europea, così come definite dal Regolamento
del Consiglio n.2081 del 20 luglio 1993: Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna. L'Abruzzo non appartiene all'obiettivo
1 a far data dal 31 dicembre 1996;
- nelle aree e comuni che presentano rilevante squilibrio tra domanda
e offerta di lavoro, individuati con Decreto del Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale del 14 marzo 1995.
Si tratta di un elemento non definitivo in che può subire delle modifiche,
in quanto periodicamente aggiornato in base alle indicazioni del Ministero
del Lavoro;
- nelle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria (obiettivo 2 dei
Fondi Strutturali dell'Unione Europea).
- maggiore
età, alla data di presentazione della domanda.
Non
sono previsti altri limiti o condizioni.
Dove si può fare
Le
iniziative dovranno essere realizzate in una delle regioni, aree o comuni
elencati e non potranno essere trasferite al di fuori delle zone agevolate
per cinque anni dalla concessione delle agevolazioni. Non è necessario
che il luogo di realizzazione sia lo stesso di residenza del proponente.
Cosa
si può fare
Le
iniziative possono riguardare qualsiasi settore.
Occorre tenere conto però delle limitazioni dell'Unione Europea, come
quelle riguardanti il settore della trasformazione e della commercializzazione
e dei prodotti agricoli.
Un'altra
limitazione riguarda la forma giuridico-organizzativa delle iniziative:
la normativa NON si rivolge alle società (di persona o di capitali anche
se in forma unipersonale) né alle cooperative, ma esclusivamente a
ditte individuali.
Infine,
le iniziative devono essere realizzate con un volume di investimenti
complessivi che non può superare i 50 milioni di lire;
l'unica deroga a tale tetto è rappresentata dalla possibilità di cumulo
con le indennità di mobilità.
Se il proponenti includere nei beni d'investimento anche suoi beni personali,
tali elementi verranno accumulati, cioè si farà la somma del valore dei
beni finanziati e dei beni di proprietà del proponente che rientrino nel
ciclo produttivo, e tale somma non potrà superare i 50 milioni.
Cosa
è finanziabile
- Investimenti
Sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative all'acquisto
di attrezzature ed altri beni materiali e immateriali a utilità pluriennale.
I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo
continuo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati
oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrono idonee e comprovate
garanzie di funzionalità.
Non sono invece ammissibili al finanziamento le spese per l'acquisto
di terreni, nonché per la costruzione, ristrutturazione e acquisto,
anche mediante locazione finanziaria, di immobili.
- Spese
di esercizio
Per il primo anno di esercizio dell'attività sono ammissibili le spese
che siano state effettivamente sostenute e documentate:
per l'acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; per
le utenze e i canoni di locazione per immobili; per gli oneri finanziari,
esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato.
Non sono ammissibili al finanziamento le spese per prestazioni di servizi
e per stipendi e salari.
Non
sono ammissibili al finanziamento le spese per gli investimenti e le spese
di gestione sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione
alle agevolazioni.
Le
agevolazioni
Le agevolazioni previste dalla normativa sul lavoro autonomo per la realizzazione
degli investimenti e per l'avvio dell'attività gestionale sono di due
tipi.
- Agevolazioni
finanziarie
Gli investimenti sono finanziabili al 100%; il 60% (fino ad un
massimo di 30 milioni di lire) viene erogato in forma di contributo
a fondo perduto, ed il restante 40% (fino ad un massimo di 20 milioni
di lire) in forma di prestito agevolato, da restituire in cinque rate
annuali posticipate.
Per la gestione viene erogato un contributo a fondo perduto pari al
90% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, e comunque non
superiore a 10 milioni di lire.
- Agevolazioni
reali
Alle iniziative viene fornito gratuitamente un servizio di consulenza
ed assistenza da parte di un tutor specializzato.
L'intervento si struttura in un'attività di assistenza nel campo amministrativo-contabile,
fiscale e legale nella fase di realizzazione degli investimenti e di
avvio della gestione delle iniziative.
Gli
obblighi di legge
Gli obblighi generali per i soggetti beneficiari riguardano:
la destinazione delle somme erogate (da utilizzare esclusivamente per
l'acquisto dei beni o dei servizi ammessi alle agevolazioni) e il permanere
delle attività di progetto (vale a dire della tipologia d'attività finanziata)
per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di ammissione
alle agevolazioni, il che include sia l'obbligo del mantenimento della
localizzazione dell'iniziativa (tassativamente nei territori indicati
dalla normativa), sia il non distogliere i beni finanziati dall'uso previsto
nel progetto.
L'iter
di valutazione
- La
selezione per l'ammissione al corso di formazione
Le domande regolarmente presentate - complete dei requisiti di accoglibilità
ed inviate secondo le modalità fissate dal regolamento - vengono valutate
in base alle potenziali attitudini e capacità dei proponenti e all'assistenza
di presupposti di fattibilità tecnica ed economica dell'iniziativa.
Si verifica innanzitutto la coerenza tra potenziali capacità del soggetto
proponente (acquisite attraverso esperienze di studio e/o lavoro) e
l'idea presentata.
Poi si valutano i raccordi, la coerenza e la corrispondenza tra la figura
dell'aspirante lavoratore autonomo e la struttura dell'iniziativa proposta
(in termini di mercato di riferimento, di investimenti, di fattibilità
economica).
- I
corsi di formazione/selezione
I soggetti così selezionati partecipano al corso di formazione/selezione
della durata massima di tre mesi.
I corsi NON sono retribuiti e prevedono una frequenza obbligatoria,
pena la decadenza della domanda.
La fattibilità tecnico-economica ed amministrativa dell'iniziativa viene
verificata durante il corso.
Le attività che vengono realizzate consistono in parte a una vera e
propria formazione mirata per il lavoro autonomo (conoscenze in campo
gestionale, organizzativo, fiscale, ecc.) e in parte nell'applicazione
dei principi teorici alla propria idea di lavoro.
Non rientra negli obbiettivi del percorso didattico l'apprendimento
delle competenze necessarie allo svolgimento delle diverse attività
proposte, in quanto queste devono essere già patrimonio dei partecipanti.
Durante il corso i partecipanti sono chiamati a concretizzare, affinare
e sviluppare l'idea inizialmente proposta, trasformandola in un progetto
d'impresa (business plan).
- La
selezione per l'ammissione ai finanziamenti
L'idea, che è divenuta progetto imprenditoriale, viene analizzata nella
sua validità, verificando i collegamenti e la coerenza tra il profilo
dell'aspirante lavoratore autonomo, la visione del mercato di riferimento,
la struttura tecnico-produttiva, l'economicità e la struttura del conto
economico, sulla base dei dati e delle informazioni che il proponente
ha verificato ed elaborato durante il corso.
La valutazione di questi elementi, che devono risultare validi singolarmente
considerati e complementari l'un con l'altro, conduce al giudizio di
finanziabilità o meno del progetto.
Le istruttorie che ne risultano vengono presentate al Consiglio di Amministrazione
della IG che delibera sull'ammissione alle agevolazioni.
L'attuazione
- La
stipula del contratto
Il contratto tra beneficiario e IG viene stipulato nella forma della
scrittura privata; in quest'atto il beneficiario si impegna ad una serie
di adempimenti necessari per ricevere i benefici di legge.
- Monitoraggio
ed erogazione
Per ottenere i finanziamenti il beneficiario deve presentare alla IG
la documentazione prevista dal contratto, sulla quale verranno eseguite
le opportune verifiche.
Salvo irregolarità, si procederà all'erogazione dei contributi in due
tranches (una per l'investimento e una per la gestione).
Ogni singola erogazione sarà oggetto di apposita verifica.
In
qualsiasi momento, la IG può effettuare ispezioni e verifiche intese
ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la
concessione delle agevolazioni.
Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non più sussistenti,
la IG delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse, attivando
il recupero delle somme erogate e delle relative spese.
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saperne di più contattaci
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